Art. 9
Membri del gruppo direttivo
In vigore dal 20 nov 2014
Membri del gruppo direttivo
1. Il gruppo direttivo è composto dai seguenti membri dell'Assemblea:
a)
autorità di gestione e/o reti rurali nazionali (un membro per ciascuno Stato membro);
b)
organizzazioni a livello di UE di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e) (massimo 12 membri);
c)
autorità nazionali responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (massimo 4 membri);
d)
prestatori di servizi di consulenza agricola e/o istituti di ricerca agricola di cui all', paragrafo 1, lettere g) e h) (massimo 4 membri).
2. I membri del gruppo direttivo sono nominati dal direttore generale su proposta dell'Assemblea tenendo conto della diversità geografica e tematica dei membri della RESR e della rete PEI e sulla base dell'impegno volontario dei membri proposti.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, l'Assemblea può proporre una rotazione dei membri del gruppo direttivo.
3. Un membro del gruppo direttivo può essere sostituito dal direttore generale, su proposta dell'Assemblea, qualora:
a)
si ritiri dal gruppo direttivo;
b)
non designi regolarmente i rappresentanti per le riunioni del gruppo direttivo;
c)
non sia più in grado di contribuire efficacemente ai compiti del gruppo direttivo;
d)
non osservi l'obbligo di non divulgare informazioni protette dal segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il presidente e i vicepresidenti del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale possono partecipare in veste di osservatori alle riunioni del gruppo direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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