Art. 4 · Membri dell'Assemblea

Art. 4

Membri dell'Assemblea

In vigore dal 20 nov 2014
Membri dell'Assemblea 1.   L'Assemblea è composta dai seguenti membri: a) reti rurali nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); b) autorità di gestione di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); c) organismi pagatori di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (un membro per ciascuno Stato membro); d) organizzazioni non governative a livello di UE, iscritte nel registro europeo comune per la trasparenza, che sono state nominate membri del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale a norma della decisione 2013/767/UE (in appresso «gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale») e che hanno espresso il proprio interesse a partecipare all'Assemblea (massimo 29 membri); e) organizzazioni a livello di UE che rappresentano le autorità regionali e/o locali attive nel settore dello sviluppo rurale, in particolare dei collegamenti tra zone rurali e urbane (massimo 3 membri); f) gruppi di azione locale Leader di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); g) prestatori di servizi di consulenza agricola che offrono servizi di sostegno all'innovazione legati a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro); h) istituti di ricerca agricola che svolgono attività nel campo dell'innovazione connesse a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro). 2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h) sono designati dai rispettivi Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati dal direttore generale sulla base di un invito a presentare candidature. 3.   Le autorità degli Stati membri designano i rappresentanti permanenti per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h). Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) nominano i loro rappresentanti permanenti. 4.   I nominativi dei membri dell'Assemblea sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro») e sui siti web della RESR e della rete PEI. 5.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

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