Art. 7
Tempi di consultazione del SAR
In vigore dal 13 nov 2014
Tempi di consultazione del SAR
L'ordinatore competente verifica l'eventuale presenza nel SAR di un avviso relativo a una persona nelle seguenti fasi:
a)
prima che sia sottoscritto un impegno di bilancio specifico;
b)
prima che sia sottoscritto un impegno di bilancio globale, se la persona è già nota in quella fase;
c)
nel caso di impegni di bilancio accantonati, prima di concludere l'impegno giuridico che costituisce il diritto a pagamenti ulteriori, a meno che tale impegno non riguardi le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi;
d)
nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni, concorsi a premi e inviti a manifestare interesse, al più tardi prima che sia adottata la decisione di aggiudicazione;
e)
nel caso di una procedura di appalto, se l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un'offerta, prima che venga completata la selezione dei candidati;
f)
prima di qualsiasi pagamento, a meno che esso non riguardi le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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