Art. 6
Uso del SAR
In vigore dal 13 nov 2014
Uso del SAR
Le informazioni contenute nel SAR possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del bilancio e di tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione. Questo non ha alcuna incidenza sulle informazioni contenute nella banca dati centrale sull'esclusione (di seguito «CED») di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 (10).
L'OLAF può utilizzare le informazioni contenute nel SAR e nella CED per le sue indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio («regolamento OLAF») nonché per le sue attività di prevenzione delle frodi, compresa l'analisi dei rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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