Art. 21
Diritto di essere sentiti dopo un avviso di verifica
In vigore dal 13 nov 2014
Diritto di essere sentiti dopo un avviso di verifica
La procedura di cui all' della presente decisione e il diritto di essere sentiti a norma dell' della presente decisione si applicano anche quando, in seguito a un avviso di verifica, l'ordinatore competente prevede di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata.
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