Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 nov 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «ordinatore», l'ordinatore della Commissione o il membro del personale posto sotto la sua responsabilità gerarchica a cui l'ordinatore ha delegato alcune funzioni in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; b) «ordinatore competente», l'ordinatore delegato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 responsabile, conformemente alle regole amministrative interne, dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea («il bilancio»); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive, gli ordinatori sottodelegati di cui all'articolo 65 di tale regolamento che esercitano la funzione di direttore e i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento; c) «persona a cui si riferiscono i dati», una persona identificabile ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; d) «constatazioni», fatti accertati durante l'adempimento di un impegno giuridico o registrati nell'ambito di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'Ufficio antifrode (OLAF) o dal Servizio di audit interno (IAS) oppure di altri audit o controlli svolti sotto la responsabilità dell'ordinatore competente; e) «impegno giuridico», impegno assunto dalla Commissione conformemente ai titoli da V a VIII della parte 1 e alla parte 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; f) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione senza personalità giuridica del seguente elenco: — destinatari ai sensi dell', punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; — candidati o offerenti; — persone che richiedono sovvenzioni; — partecipanti a un concorso a premi; — esperti esterni retribuiti a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; — persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti di un'altra persona giuridica di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b) e e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; g) «illeciti professionali», violazione di leggi o normative o di standard etici della professione esercitata dalla persona, nonché qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla sua credibilità professionale; h) «subcontraente», un operatore economico che è proposto da un candidato, da un offerente o da un contraente per l'esecuzione di una parte di un contratto, rispetto al quale l'amministrazione aggiudicatrice non ha alcun obbligo giuridico diretto; i) «errore sostanziale o irregolarità», un errore sostanziale o un'irregolarità ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012; j) «persona di contatto per l'avviso», la persona del servizio responsabile della richiesta che si occupa del fascicolo di avviso fino alla sua eliminazione.
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