Art. 14 · Consultazione preliminare dei servizi centrali per gli avvisi di verifica

Art. 14

Consultazione preliminare dei servizi centrali per gli avvisi di verifica

In vigore dal 13 nov 2014
Consultazione preliminare dei servizi centrali per gli avvisi di verifica Prima di decidere di chiedere la registrazione di un avviso di verifica in base alle informazioni trasmesse dall'OLAF a norma dell', paragrafo 6, e dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'ordinatore competente consulta la direzione generale del Bilancio (servizio finanziario centrale) e, se del caso, il servizio giuridico, in stretta collaborazione con l'OLAF conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:792:oj#art-14