Art. 1
In vigore dal 10 nov 2014
1. Nella 94a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti al codice ESP del 2011, secondo quanto specificato nell'allegato 22, allegato B, parte B, del documento MSC 93/22/Add.3 dell'IMO, ai fini di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012.
2. La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
3. Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:826:oj#art-1