Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 nov 2014
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle notifiche previste all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo relativamente all'espletamento delle procedure interne per la sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:789:oj#art-2