Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 nov 2014
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture: a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi; c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
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