Art. 5
In vigore dal 7 nov 2014
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:
a)
automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
b)
automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
c)
automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
Storico versioni
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