Art. 1
In vigore dal 30 ott 2014
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione.
I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 443/2009, relativi a ciascun costruttore di autovetture e a ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all', paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.
Storico versioni
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