Art. 4
In vigore dal 29 ott 2014
I prodotti di cui all' sono soggetti alla condizione di autorizzazione seguente:
«Come condizione per l'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve assicurare che siano fornite agli utilizzatori istruzioni dettagliate per l'uso del prodotto, tenendo conto delle caratteristiche del sito industriale in cui il prodotto sarà utilizzato.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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