Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2014
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14 dell'accordo (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:866:oj#art-2