Art. 1
In vigore dal 21 ott 2014
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è che l'Unione ritira l'obiezione alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici.
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