Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ott 2014
La decisione 2010/638/PESC è così modificata: all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2015. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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