Art. 5 · Sicurezza delle informazioni

Art. 5

Sicurezza delle informazioni

In vigore dal 16 ott 2014
Sicurezza delle informazioni 1.   Il CECIS è in grado di gestire in modo sicuro documenti, banche dati e sistemi d'informazione tramite i servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o rete analoga. 2.   Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificati «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di grado superiore valgono disposizioni specifiche convenute tra originatore e destinatari(o), conformemente alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4).
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