Art. 3
Interazione tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri
In vigore dal 16 ott 2014
Interazione tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'ERCC, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.
2. L'ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:762:oj#art-3