Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 ott 2014
1.   La Germania recupera presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all', paragrafo 4. 2.   In considerazione del fatto che, ai fini della presente decisione, Ryanair e AMS costituiscono un'unica entità economica, esse sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato di cui hanno beneficiato in virtù dell'applicazione combinata del contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, del contratto di marketing del 7 aprile 2003 e del contratto di marketing del 25 gennaio 2010. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto di cui all', paragrafo 4, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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