Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 ott 2014
La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è identificata come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:715:oj#art-1