Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 ott 2014
La decisione 2007/131/CE è così modificata: 1) all' i punti 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «6.   “e.i.r.p”: potenza equivalente irradiata isotropicamente, risultante dal prodotto della potenza fornita all'antenna e del guadagno dell'antenna in una data direzione in relazione a un'antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico); 7.   “densità spettrale di potenza media massima”: e.i.r.p. del dispositivo radio sottoposto a prova a una determinata frequenza, equivalente alla potenza media per unità di larghezza di banda (centrata su tale frequenza) irradiata nella direzione del livello massimo nelle condizioni di misurazione specificate; 8.   “potenza di picco”: e.i.r.p. contenuta in una larghezza di banda di 50 MHz alla frequenza in cui si registra la massima potenza media irradiata nella direzione del livello massimo nelle condizioni di misurazione specificate;» 2) all' il punto 9 è soppresso; 3) all' il punto 11 è sostituito dal seguente: «11.   “densità spettrale di potenza irradiata totale”: la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera che comprende lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi. Le disposizioni dettagliate per la misurazione figurano nella norma ETSI EN 302 435;» 4) all' sono aggiunti i seguenti punti 12 e 13: «12.   “a bordo di aeromobili”: l'uso di collegamenti radio per comunicazioni all'interno dell'aeromobile; 13.   “LT1”: sistemi destinati alla localizzazione generale di persone e di oggetti che possono essere messi in servizio senza bisogno di licenza.» ; 5) l' è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri permettono l'uso dello spettro radio, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga purché rispettino le condizioni fissate nell'allegato e siano utilizzate all'interno di edifici o, se sono utilizzate all'esterno, purché non siano collegate ad un impianto fisso, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna esterna fissa. Le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga che rispettano le condizioni fissate nell'allegato sono autorizzate anche negli autoveicoli e nei veicoli ferroviari.» ; 6) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
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