Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 2014
1.   L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in favore di Flughafen Frankfurt Hahn GmbH tra il 2001 e il 2012, mediante aumenti di capitale effettuati nel 2001 e pari a 27 milioni di EUR, aumenti di capitale effettuati nel 2004 e pari a 22 milioni di EUR e sovvenzioni dirette concesse dal Land Renania-Palatinato (nella misura in cui tali sovvenzioni non erano puramente connesse ad attività rientranti nella competenza dei poteri pubblici e non coprivano investimenti irrevocabilmente decisi prima del 12 dicembre 2000) è compatibile con il mercato interno. 2.   L'aumento di capitale effettuato nel 2004 da Fraport AG e il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:789:oj#art-1