Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Le misure cui il Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di BSCA, a titolo della convenzione di subconcessione del 15 aprile 2002 tra SOWAER e BSCA e dell'atto aggiuntivo 3 del 29 marzo 2002 alla convenzione tra la regione Vallonia e BSCA, nonché a titolo della decisione di investimento della regione Vallonia del 3 aprile 2003 costituiscono, fino al 3 aprile 2014, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2.   Anche ipotizzando che l'aumento di capitale di BSCA sottoscritto il 3 dicembre 2002 da SOWAER costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esso costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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