Art. 7

Art. 7

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dai beneficiari; b) l'importo complessivo (capitale e interessi per il recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. L'Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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