Art. 4
In vigore dal 1 ott 2014
1. Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Meridiana e Germanwings costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1584:oj#art-4