Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Meridiana e Germanwings costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 2.   L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato interno.
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