Art. 1
In vigore dal 1 ott 2014
1. I contributi diretti per infrastrutture, impianti e lavori e apparecchiature che l'Italia ha concesso all'aeroporto di Alghero costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Storico versioni
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