Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 ott 2014
1.   La Germania procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all' presso i beneficiari. 2.   FGAZ e FZG sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato percepito da ciascuna di esse. 3.   Ryanair e AMS sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato percepito da ciascuna di esse. 4.   Le somme da recuperare sono le seguenti: a) per quanto riguarda le sovvenzioni dirette agli investimenti concesse dal Land della Renania-Palatinato e da ZEF a favore di FZG: 20 564 170 EUR erogati tra il 12 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2009, al netto dei costi del servizio dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz nella misura in cui erano coperti dalle sovvenzioni dirette agli investimenti; b) per quanto riguarda gli apporti di capitale annuali effettuati dal Land della Renania-Palatinato e da ZEF a favore di FGAZ: 26 629 000 EUR erogati tra il 2000 e il 2009, al netto dei costi del servizio dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz nella misura in cui erano coperti dagli apporti di capitale annuali, e al netto delle somme concesse prima del 12 dicembre 2000; c) per quanto riguarda la garanzia al 100 % sul prestito concessa dal Land della Renania-Palatinato a favore di FZG: l'equivalente sovvenzione della garanzia, da determinarsi ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; d) per quanto riguarda la partecipazione di FGAZ al cash pool del Land della Renania-Palatinato: l'equivalente sovvenzione delle condizioni di prestito vantaggiose, da determinarsi ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 12 dicembre 2007, al netto di eventuali vantaggi ottenuti su prestiti che sono stati utilizzati a copertura dei costi dei servizi dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz; e) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali stipulato tra Germanwings e FZG il 15 settembre 2006: l'importo dell'aiuto incompatibile; f) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali stipulato tra TUIFly e FZG il 1o aprile 2008: l'importo dell'aiuto incompatibile; g) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali e gli accordi di servizi di marketing stipulati tra Ryanair e FZG il 22 settembre 2008 e tra AMS e il Land della Renania-Palatinato il 6 ottobre 2008: l'importo dell'aiuto incompatibile. 5.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi maturati tra la data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 6.   La Germania comunica le date precise in cui l'aiuto di Stato è stato messo a disposizione dei rispettivi beneficiari. 7.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (118). 8.   La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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