Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 2014
1.   L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in favore di Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») tra il 2000 e il 2009 mediante sovvenzioni dirette agli investimenti, apporti di capitale annuali, la concessione, a titolo gratuito, di una garanzia al 100 % su un prestito bancario e la possibilità data a FGAZ di partecipare al cash pool del Land della Renania-Palatinato è incompatibile con il mercato interno. 2.   L'aiuto di Stato al quale la Germania ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in favore di Germanwings, TUIFly e Ryanair/AMS mediante accordi di servizi aeroportuali e accordi di servizi di marketing conclusi il 15 settembre 2006 (Germanwings), il 1o aprile 2008 (TUIFly) e il 22 settembre 2008/6 ottobre 2008 (Ryanair/Airport Marketing Services («AMS»)] è incompatibile con il mercato interno.
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