Art. 5

Art. 5

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti che dimostrino che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare gli aiuti. 2.   La Germania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre indicazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e interessi già rimborsati dal beneficiario.
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