Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 ott 2014
Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all' non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dalla normativa adottata in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (102) applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.
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