Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 set 2014
1.   L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate: a) comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; b) comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; c) comuni della Sardegna e delle piccole isole, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia. 2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare della Sardegna e delle piccole isole, la riduzione fiscale non fa diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile. 3.   L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.
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