Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 set 2014
L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime in provenienza dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco o dalla Tunisia e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
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