Art. 2
In vigore dal 29 set 2014
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave adibito al trasporto di bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, dal Marocco, dalla Libia o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:689:oj#art-2