Art. 1 · Procedimenti giudiziari trasferiti

Art. 1

Procedimenti giudiziari trasferiti

In vigore dal 29 set 2014
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Procedimenti giudiziari trasferiti 1.   Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo “Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo” presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa. 2.   I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.» ; 2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: «I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente.» ; 3) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.» ; 4) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.» ; 5) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.» .
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