Art. 2
In vigore dal 25 set 2014
Entro il 2 ottobre 2015, gli Stati membri sottopongono, secondo la loro legislazione interna, le nuove sostanze psicoattive di cui all' a misure di controllo e a sanzioni penali, come previsto dalle rispettive legislazioni in conformità degli obblighi che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:688:oj#art-2