Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 2014
Il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops», (in appresso «il sistema») per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 7 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE. Il sistema fa uso di dati accurati ai fini di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa. Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, fino al primo trasformatore delle materie prime.
Storico versioni

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