Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 set 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale è di chiedere una proroga di un anno dell'accordo vigente sull'olio di oliva e le olive da tavola e di votare a favore della proroga di un anno dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e le olive da tavola, qualora essa sia proposta al Consiglio dei membri.
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