Art. 6

Art. 6

In vigore dal 5 set 2014
1.   Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica di Bulgaria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) un elenco di tutte le operazioni di scambio, nel quale devono essere indicati: — i prezzi amministrati e di mercato dei terreni forestali di proprietà privata e demaniali scambiati, i conguagli monetari aggiuntivi corrisposti in ciascuna operazione e l’entità del conseguente aiuto di Stato; — il nome della parte privata, ossia il beneficiario dell’operazione di scambio, che ha partecipato a ciascuna operazione e i motivi per cui detta parte è considerata un’impresa o meno; b) l’identificazione dei casi in cui il recupero verrà effettuato in base ai prezzi di mercato al momento delle operazioni di scambio indicate nell’invio n. 2014/032997 della Repubblica di Bulgaria; c) l’identificazione dei casi in cui il recupero verrà effettuato annullando l’operazione di scambio; d) l’identificazione dei casi in cui il recupero verrà effettuato sulla base degli importi stabiliti da un valutatore esperto indipendente e documenti che attestino la nomina di tale esperto, selezionato mediante gara pubblica e approvato dalla Commissione. 2.   Entro otto mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica di Bulgaria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti attraverso le operazioni di scambio di cui all’ e l’importo complessivo dell’aiuto percepito da ciascuno di essi in conseguenza di tali operazioni; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 3.   Entro dodici mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica di Bulgaria trasmette documenti attestanti che gli aiuti sono stati completamente recuperati presso i beneficiari interessati. 4.   La Repubblica di Bulgaria informa la Commissione mediante relazioni bimestrali in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi attraverso le operazioni di scambio di cui all’. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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