Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ago 2014
1.   Per ovviare alle discriminazioni subite dalle imprese che importavano aggregati in Irlanda del Nord pagando il prelievo intero sui granulati senza avere la possibilità di beneficiare della modifica dell'esenzione da detto prelievo in Irlanda del Nord, le autorità del Regno Unito attuano un meccanismo di rimborso retroattivo dell'80 % del prelievo intero che hanno incassato dagli importatori di aggregati in Irlanda del Nord tra il 1o aprile 2004 e il 30 novembre 2010. 2.   Il meccanismo di rimborso prevederà la registrazione presso il dipartimento dell'Ambiente dell'Irlanda del Nord per un periodo di un anno a partire dalla data di pubblicazione della relativa proposta di legge. Il meccanismo di rimborso avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 3.   Il rimborso sarà recepito nella legislazione in occasione della prima legge finanziaria immediatamente successiva alla presente decisione. 4.   Il meccanismo di rimborso non sarà limitato in termini di quantità di fondi e comprenderà il pagamento degli interessi a un tasso calcolato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999. 5.   Il Regno Unito pubblicizzerà ampiamente il meccanismo di rimborso, anche tramite avvisi negli organi di stampa nazionali in Irlanda del Nord e nella Repubblica d'Irlanda.
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