Art. 9

Art. 9

In vigore dal 31 lug 2014
1.   La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2015. 2.   Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti. 3.   Le misure restrittive stabilite nella presente decisione sono riesaminate entro il 31 ottobre 2014, tenendo conto in particolare del loro effetto e delle misure adottate dai paesi terzi.
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