Art. 1
In vigore dal 31 lug 2014
L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 da:
a)
maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato;
b)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per il 50 % o oltre di un'entità elencata nell'allegato; o
c)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) o elencata nell'allegato,
sono vietate.
Storico versioni
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