Art. 1
In vigore dal 30 lug 2014
La decisione 2014/386/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:
a)
trasporti;
b)
telecomunicazioni;
c)
energia.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli:
a)
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4 ter
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:
a)
petrolio;
b)
gas;
c)
minerali.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1:
a)
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4 quater
I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014.
Articolo 4 quinquies
Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis.
Articolo 4 sexies
Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli.
Articolo 4 septies
I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies:
a)
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 luglio 2014;
b)
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 luglio 2014.
Articolo 4 octies
I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.»;
3)
all'articolo 5 è aggiunta la frase seguente:
«Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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