Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 2014
La decisione 2014/386/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli: a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 ter 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori: a) petrolio; b) gas; c) minerali. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1: a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 quater I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014. Articolo 4 quinquies Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis. Articolo 4 sexies Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli. Articolo 4 septies I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies: a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 luglio 2014; b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 luglio 2014. Articolo 4 octies I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.»; 3) all'articolo 5 è aggiunta la frase seguente: «Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014.».
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