Art. 7 · Rimborso anticipato obbligatorio

Art. 7

Rimborso anticipato obbligatorio

In vigore dal 29 lug 2014
Rimborso anticipato obbligatorio 1.   I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016 sono tenuti a rimborsare la totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 29 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici. 2.   Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, l'importo di tale eccedenza di prestito aggiuntivo è dovuto il 29 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici. 3.   Qualora delle modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state riconosciute ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell', il calcolo ai fini dei rimborsi anticipati obbligatori dell'ente capofila (compreso il valore di riferimento applicabile) è effettuato sulla base dei dati di bilancio della nuova composizione in relazione a tutti i prestiti sia antecedenti che successivi alla modifica nel gruppo OMRLT. 4.   La BCN competente informa i suoi partecipanti che sono soggetti a rimborso anticipato obbligatorio al più tardi il 31 agosto 2016,, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. Un avviso di rimborso anticipato obbligatorio da parte di una BCN ai sensi del presente o del successivo non costituisce notifica di un evento inadempienza. 5.   Il mancato regolamento da parte del partecipante, in tutto o in parte, dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio alla data del rimborso può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria come stabilito nella sezione 1 dell'appendice 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di tale sezione che si applicano alle violazioni delle norme relative alle operazioni d'asta si applicano qualora un partecipante non regoli, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla data di rimborso anticipato obbligatorio. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN competente ad adottare le misure previste al verificarsi di un evento di inadempimento come indicato nell'allegato II dell'Indirizzo BCE/2011/14, qualora un partecipante non regoli, in tutto o in parte, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio alla data di rimborso anticipato.
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