Art. 3 · Partecipazione

Art. 3

Partecipazione

In vigore dal 29 lug 2014
Partecipazione 1.   Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base individuale se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. Un ente partecipante alle OMRLT su base individuale non può partecipare su base di gruppo. 2.   Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base di gruppo formando un gruppo OMRLT. La partecipazione su base di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di prestito e valori di riferimento applicabili di cui all' e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'. La partecipazione su base di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni: a) un ente non può fare parte di più di un gruppo OMRLT; b) un ente partecipante alle OMRLT su base di gruppo non può partecipare su base individuale; c) l'ente designato come ente capofila è l'unico membro del gruppo OMRLT che può partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT; e d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT restano invariati per tutte le otto OMRLT, fatti salvi i paragrafi 5 e 6. 3.   La partecipazione alle OMRLT tramite un gruppo OMRLT richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni. a) A decorrere dal 31 luglio 2014, ogni membro del gruppo: i) ha uno stretto legame con un altro membro del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nel glossario di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 e i riferimenti ivi inclusi a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» sono intesi come riferiti a un membro del gruppo; ovvero ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (5) in maniera indiretta tramite un altro membro del gruppo o è utilizzato da un altro membro del gruppo per detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta. b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. c) Tutti i membri del gruppo OMRLT sono enti creditizi stabiliti in Stati membri la cui moneta è l'euro, che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi a) e b) della sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14. d) L'ente capofila presenta domanda di partecipazione di gruppo alla propria BCN secondo il calendario approvato dal Consiglio direttivo e pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica: i) la denominazione dell'ente capofila; ii) l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT; iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM); iv) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT, nonché la prova adeguata che la relativa conferma scritta dell'ente capofila è stata sottoscritta da firmatari debitamente autorizzati; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell', paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; e v) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i): (1) una conferma scritta di ciascuno di tali membri della sua decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; nonché (2) la prova adeguata, confermata dalla BCN del relativo membro del gruppo, che questa decisione formale è stata presa al più alto livello decisionale della struttura societaria del membro (come il consiglio di amministrazione o un organo decisionale equivalente) conformemente ad ogni applicabile disposizione normativa e statutaria. e) L'ente capofila ha ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può chiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la sua valutazione del potenziale gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tenere conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 3), lettera d). Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, possono essere considerati come richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le limitazioni e le condizioni previste nel presente articolo. La presente disposizione agevola la formazione di gruppi OMRLT tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Al fine di dare una conferma relativa alla formazione o una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT di questo tipo, le disposizioni dei paragrafi 3), lettera d), punto iv) e 6), lettera c), punto (ii), numero 4) si applicano rispettivamente. 4.   Se uno o più degli enti inclusi nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In questo caso, gli enti che presentano la domanda decidono se agire come un gruppo OMRLT la cui composizione è ridotta di conseguenza o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT. 5.   In casi eccezionali, ove sussistano giustificazioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle limitazioni e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Fatto salvo il paragrafo 5 che precede, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può cambiare in presenza delle seguenti circostanze: a) Un membro del gruppo è escluso dal gruppo OMRLT se: i) perde il suo status di ente creditizio; oppure ii) non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c). Nei casi di cui ai punti i) o ii) di cui sopra, l'ente capofila notifica alla sua BCN la modifica di status del/i membro/i del suo gruppo. b) Se un ente capofila perde la sua idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il gruppo OMRLT perde il suo riconoscimento come gruppo OMRLT. c) Se, in relazione al gruppo OMRLT, dopo il 31 luglio 2014, si instaurano ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT può cambiare per consentirvi l'ingresso di un nuovo membro a condizione che: i) l'ente capofila faccia domanda alla sua BCN per il riconoscimento di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT; ii) la domanda includa: (1) la denominazione dell'ente capofila, (2) l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT, (3) una spiegazione dei presupposti per la domanda, compreso un elenco delle modifiche intervenute agli stretti legami e/o ai rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM); (4) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell', paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; (5) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ogni membro aggiuntivo della sua decisione formale di essere un membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o come membro di altri gruppi OMRLT e una conferma scritta di ogni ente appartenente al gruppo OMRLT (incluso nella vecchia e nella nuova composizione) della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT nonché la prova adeguata, confermata dalla BCN del membro del gruppo in questione, di cui paragrafo (3), lettera (d), punto (v) di cui sopra; iii) l'ente capofila abbia ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT oggetto di modifica è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della nuova composizione del gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 6), lettera c), punto ii) di cui sopra. 7.   A condizione che i fatti che comportano l'esclusione di un membro del gruppo si siano verificati o che le modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state accettate dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 5 o 6, si applicano le seguenti disposizioni, salvo decisione contraria del Consiglio direttivo: a) l'ente capofila può partecipare ad una OMRLT sulla base della nuova composizione del suo gruppo OMRLT per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo; b) un ente che non è più membro di un gruppo OMRLT non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT, né a titolo individuale né come membro di un altro gruppo OMRLT, a meno che non presenti una nuova domanda in conformità dei paragrafi 1, 3 o 6.
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