Art. 2 · Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

Art. 2

Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

In vigore dal 29 lug 2014
Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 1.   L'Eurosistema conduce otto OMRLT secondo un calendario pubblicato sul sito Internet della BCE. 2.   Tutte le OMRLT in essere scadono ad una data prestabilita pubblicata sul sito Internet della BCE. 3.   Le OMRLT sono: a) operazioni temporanee di finanziamento; b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN; c) effettuate mediante aste standard; e d) effettuate in forma di procedure d'asta a tasso fisso. 4.   Le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito si applicano con riguardo alle OMRLT, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni comprendono le procedure per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto, i criteri che determinano l'idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte, come stabilite nelle discipline generali e temporanee applicabili alle operazioni di rifinanziamento e attuate mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale. 5.   In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2011/14, unitamente ad ogni altro atto giuridico della BCE che stabilisce il quadro giuridico applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o alle misure che vi diano attuazione al livello nazionale, la presente decisione prevale.
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