Art. 7 · Zone delimitate

Art. 7

Zone delimitate

In vigore dal 23 lug 2014
Zone delimitate 1.   Se i risultati delle ispezioni di cui all', paragrafo 1, indicano la presenza dell'organismo specificato, o se tale presenza è confermata in conformità all', paragrafo 1, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona denominata nel prosieguo «zona delimitata». 2.   La zona delimitata è costituita dalla zona nella quale è stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato, denominata nel prosieguo «zona infetta». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. La zona delimitata è costituita inoltre da una zona circostante quella infetta, denominata nel prosieguo «zona cuscinetto». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. 3.   Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite dall'allegato III, sezione 2. 4.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato; b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; c) non sono stati rilevati vettori pertinenti in prossimità di tali piante, e quindi non vi è stata alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato. In tal caso lo Stato membro effettua un'ispezione al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato. In base a tale ispezione lo Stato membro decide se esiste la necessità di definire una zona delimitata. Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una zona delimitata. 5.   Gli Stati membri stabiliscono la tempistica per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 3 e, ove pertinente, per l'esecuzione dell'ispezione di cui al paragrafo 4.
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