Art. 6 · Conferma della presenza

Art. 6

Conferma della presenza

In vigore dal 23 lug 2014
Conferma della presenza 1.   Se l'organismo ufficiale responsabile è stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, in base alle ispezioni di cui all', paragrafo 1, o come disposto dall', esso prende tutte le misure necessarie per ottenere conferma dell'eventuale presenza. 2.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tale presenza entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma. La stessa disposizione si applica in caso di conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite. Tali notifiche sono presentate per iscritto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori professionali le cui piante specificate possono essere colpite dall'organismo specificato siano immediatamente informati della presenza dell'organismo specificato nel territorio dello Stato membro in questione e siano resi edotti dei rischi e delle misure da prendere di conseguenza.
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