Art. 4 · Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato

Art. 4

Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato

In vigore dal 23 lug 2014
Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato 1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente ospiti. Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni entro il 31 dicembre di ogni anno.
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