Art. 2
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato
In vigore dal 23 lug 2014
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato
Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1;
b)
alla loro introduzione nell'Unione sono state ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile come prescritto dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;
c)
durante l'ispezione non sono stati riscontrati né la presenza né sintomi dell'organismo specificato, in conformità all'allegato I, sezione 2.
Storico versioni
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