Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 lug 2014
1.   Conformemente a precedenti accordi internazionali conclusi dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al PRS ai sensi dell', paragrafo 5, della decisione 1104/2011/UE, l'AR ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione nell'ambito della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità. 2.   Se tali accordi richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
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