Art. 1 · Mandato della missione

Art. 1

Mandato della missione

In vigore dal 22 lug 2014
La decisione 2012/389/PESC è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Mandato della missione L'EUCAP NESTOR deve assistere i paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano occidentale a rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentire loro di combattere la pirateria più efficacemente. L'EUCAP NESTOR si focalizzerà principalmente sulla Somalia e, in via secondaria, su Gibuti, Seychelles e Tanzania.»; 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obiettivi e compiti 1.   Per assolvere il mandato della missione di cui all', l'EUCAP NESTOR: a) rafforza la capacità degli Stati di cui all' di esercitare una governance marittima efficace sulle loro coste, acque interne, mari territoriali e zone economiche esclusive; b) sostiene questi Stati nell'assumere la titolarità della lotta contro la pirateria conformemente allo stato di diritto e alle norme sui diritti umani; c) rafforza la cooperazione regionale e il coordinamento della sicurezza marittima; d) dà un contributo mirato e specifico agli sforzi internazionali in corso. 2.   Per raggiungere gli obiettivi, l'EUCAP NESTOR opera secondo le linee operative e i compiti definiti nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio. 3.   L'EUCAP NESTOR non svolge alcuna funzione esecutiva.»; 3) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'EUCAP NESTOR è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 4) l'articolo 6 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «1a.   Il capomissione rappresenta l'EUCAP NESTOR nella sua zona di azione. Può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUCAP NESTOR, per cui il capomissione ha la responsabilità generale.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; c) il paragrafo 8 è soppresso; 5) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludere tra l'EUCAP NESTOR e il membro del personale interessato.»; 6) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio. (*1) (*1)  Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;" 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Disposizioni giuridiche L'EUCAP NESTOR ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»; 8) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 888 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite secondo le procedure e conformemente alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi e dello Stato ospitante. Con l'approvazione della Commissione l'EUCAP NESTOR può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUCAP NESTOR. 3.   L'EUCAP NESTOR è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EUCAP NESTOR firma un accordo con la Commissione. 4.   Fatte salve le disposizioni esistenti sullo status dell'EUCAP NESTOR e del suo personale, l'EUCAP NESTOR è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 16 luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5.   L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUCAP NESTOR, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 16 luglio 2012.»; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1.   L'EUCAP NESTOR dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUCAP NESTOR agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUCAP NESTOR e a sostegno dei suoi obiettivi. 2.   L'EUCAP NESTOR è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione EUCAP NESTOR in modo coerente, se il progetto è: a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L'EUCAP NESTOR conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUCAP NESTOR nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR possono in alcun caso essere ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti o omissioni dell'EUCAP NESTOR nell'utilizzo dei fondi di tali Stati. 3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»; 10) all'articolo 15, il riferimento «decisione 2011/292/UE» è sostituito da «decisione 2013/488/UE»; 11) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 12 dicembre 2016.».
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